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ATTIVITA' COMMERCIALI |
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VENDITE STRAORDINARIE DI FINE STAGIONE
Non necessitano di comunicazione al Comune competente , Art.48 della L.R. 33/1999 e ss.mm.ii. di seguito riportato:
1.Le Vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e si possono effettuare, in tutto il territorio della Regione, per una durata massima di sei settimane consecutive a partire dal 1° sabato mese di Gennaio per il periodo invernale e dal 1° sabato del mese di Luglio per il periodo estivo. Nell'ambito di tali periodi ogni esercente può liberamente determinare la durata delle vendite di fine stagione.
2.Durante lo svolgimento di una vendita di fine stagione è consentita esclusivamente la vendita delle merci in giacenza presso l'esercizio ed i magazzini dell'esercizio medesimo.
3.Le espressioni “vendite di fine stagione” e “saldi “ sono utilizzate con esclusivo riferimento alle merci dei settori dell'abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria.
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