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MODULO S.U.A.P. SELEZIONATO





Riferimento

Legge Regionale n. 33/99 Art. 49 (44) (Vendite promozionali) 1. Le vendite promozionali sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutta o una parte dei prodotti merceologici che può legittimamente porre in vendita; devono esserec omunicate al Comune ove ha sede l’esercizio commerciale non meno di 15 (quindici) giorni prima della data di inizio della vendita promozionale e possono essere liberamente svolte, in uno o più periodi, nell’intero arco dell’anno. 2. Limitatamente alle merci del settore dell’abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria, è vietato effettuare vendite promozionali nei trenta giorni precedenti i periodi delle vendite di fine stagione e nei periodi coincidenti con le vendite di fine stagione e di liquidazione. 2 bis. L'esercente che intenda effettuare vendite promozionali di generi alimentari non è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui al comma 1. 2 ter. È fatto inoltre divieto, per i medesimi settori di cui al comma 2, nei trenta giorni che precedono le vendite di fine stagione, di effettuare inviti alla propria clientela o alla generalità dei consumatori, per proporre condizioni favorevoli di acquisto, attraverso l’utilizzo di qualsiasi mezzo, compresi volantini, messaggi telefonici, fax, posta elettronica, lettere, annunci radiofonici o televisivi, manifesti, vetrofanie.


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